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Vantaggi

Il proprietario di un impianto fotovoltaico al quale sia stato concesso l'incentivo in conto energia ha la possibilità di recuperare il capitale speso per la realizzazione dell' impianto durante gli anni di funzionamento dello stesso.

In particolare il beneficio economico per un impianto con potenza inferiore ai 20kWp connesso alla rete con il servizio di "Scambio sul posto" è costituito da due componenti:

  • l' incentivo statale erogato per venti anni dal GSE, in base a tutta l'energia prodotta dall' impianto;
  • il risparmio sulla bolletta elettrica, in base alla quota di energia prodotta dall' impianto che riesca a coprire l'energia consumata dalle proprie utenze.
    (Ciò si verifica quando l' energia elettrica immessa annualmente in rete non supera quella ritirata. Nel caso contrario, sarà comunque possibile non perdere il beneficio del risparmio in bolletta se l' eccesso di energia immessa nell' anno considerato sarà consumato nell' arco dei 3 anni successivi).

Queste caratteristiche rendono particolarmente interessante la scelta di coprire il capitale necessario alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con un finanziamento bancario. In questo caso gli esborsi relativi le rate di restituzione del finanziamento possono essere coperti dai ricavi percepiti mediante l'incentivo in conto energia e i risparmi sui consumi di energia elettrica.

Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 specifica che sono disponibili incentivi per tutte le richieste ammesse fino ad una potenza cumulata di impianti fotovoltaici pari a 1200 MW.

La tabella mostra il valore dell’incentivo nel 2007 e 2008 a seconda dell’appartenenza dell’impianto ad una fascia di potenza, ed alla tipologia di installazione.

  • 1) Queste tariffe si applicano in caso di installazioni a terra. Si applicano anche agli impianti costituiti da inseguitori solari posizionati a terra e agli impianti su edifici in assenza di parziale o totale integrazione architettonica (colonne 2 e 3 della tabella).
  • 2) La tariffa relativa alla “parziale integrazione architettonica” viene riconosciuta se rispettate alcune condizioni fissate per l’inserimento dei moduli fotovoltaici su un edificio. Rientrano ad esempio in questa tipologia le installazioni su tetto a falda purché i moduli siano paralleli alla falda, o in generale su terrazzo piano con i moduli nascosti dalla eventuale balaustra del terrazzo.
  • 3) La tariffa relativa alla “integrazione architettonica” viene riconosciuta agli impianti fotovoltaici i cui moduli sostituiscono materiali di rivestimento di edifici e fabbricati. Rientrano ad esempio in questa tipologia le installazioni su tetto purché i moduli sostituiscano le tegole del tetto, su pensiline, pergole, tettoie in cui la struttura della copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici.
     

Hanno diritto ad una maggiorazione della tariffa del 5%:

  • impianti con potenza superiore a 3kW, appartenenti alla tipologia “Nessuna integrazione architettonica” che consumano almeno il 70% energia prodotta;
  • impianti i cui moduli fotovoltaici, in fase di realizzazione, vengono impiegati per sostituire pannelli di Eternit;
  • impianti appartenenti a soggetti pubblici in un comune con meno di 5000 abitanti.

I titolari di impianti installati a servizio di edifici o unità immobiliari, che hanno scelto di scambiare energia con la rete (regime di “Scambio sul posto”), hanno diritto ad una maggiorazione della tariffa fino al 30% se dopo l’installazione dell’impianto FV eseguono interventi di Efficienza Energetica producendo una Certificazione che dimostri la riduzione dei consumi (elettrici e termici).